Art. 10
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto
del Ministro della Difesa 1° settembre 2004:
1) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
Codice della navigazione: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
3) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio:
brevetto P (valido solo per piscina) o IP (valido per acque
interne e piscina): punti 2;
brevetto MIP (valido per mare, acque interne e piscina), non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente alinea: punti 3;
4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4;
5) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto
4): punti 3;
6) patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro
12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 4) e 5): punti 2;
7) patente di guida civile:
categoria B: punti 1;
categorie superiori a B, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente alinea: punti 2;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 8;
2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 7;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 79/100: punti 3;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 4;
con votazione da 90/100 a 99/100: punti 5;
con votazione di 100/100: punti 6;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti l), 2) e 3) della lettera b): punti 3;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4) della lettera b): punti 2;
6) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 3) della lettera a): punti 2;
7) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 3) della
lettera a) e 6) della lettera b): punti 4;
8) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione
italiana vela: punti 2;
9) patente europea del computer (ECDL Core Full) o corso
equipollente che preveda il superamento dei 7 esami previsti dalla
predetta certificazione: punti 1;
10) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 1.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata devono essere in corso di validita' fino alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per
ciascun blocco.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.