Art. 13
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' autorizzare
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
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