Art. 16
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nella
Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a un
periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17, comma
3, potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della
Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).