Art. 17
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 della Marina Militare potranno conseguire, previo
giudizio di idoneita', il grado di Comune di 1ª classe non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del grado di
Comune di 1ª classe saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.