Art. 18
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
Difesa.