Art. 6
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
di Maricentro, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, fatta
eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e massima e dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte di Maricentro, dei
candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che
hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte di Maricentro, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle
domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 10
e formazione della relativa graduatoria;
h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera
g) da parte della DGPM;
i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso Maricentro per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
j) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g);
k) ripartizione dei candidati incorporati tra CEMM e CP e
attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni;
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.