Art. 9
Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel
diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i
seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 5.000; 2° blocco: 5.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata nel portale
dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.