Art. 2 
 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui  almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato.