Art. 4 1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 11 novembre 2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. 2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a). 4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00): a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea. I candidati potranno avvalersi della facolta' di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) relativamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza; b) attestazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dell'avvenuto espletamento del prescritto tirocinio professionale, cosi' come certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per "Codice Ufficio" si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.