Art. 4 
 
 
    1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata,  entro  il  11  novembre
2013, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R.  10
aprile 1990, n. 101. 
    2) Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. 
    3) Nelle domande  dovranno  essere  indicate  le  cinque  materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a). 
    4) Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai  seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 16.00): 
    a)  diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o   copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato  dalla
competente autorita' scolastica attestante  l'avvenuto  conseguimento
della laurea. I candidati potranno avvalersi della  facolta'  di  cui
all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  (autocertificazione)
relativamente alla certificazione del conseguimento della  laurea  in
giurisprudenza; 
    b)  attestazione,  anche  mediante  autocertificazione  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  dell'avvenuto
espletamento  del  prescritto  tirocinio  professionale,  cosi'  come
certificato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
    Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa  di  euro
12,91  (dodici/novantuno)  per  l'ammissione   agli   esami   versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo, la voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che  per  "Codice
Ufficio" si intende quello dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al
domicilio fiscale del candidato.