IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
Visti il foglio n. SMA 123/P.14.02 M_D ARM001 0071424 del 18
settembre 2013 e il fax e la e-mail del 2 ottobre 2013 dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione
per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2014, di 750
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica
Militare;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che
prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di
temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Ministro della Difesa n. 32 del 4 ottobre
2011, concernente la propria nomina a Vice Direttore Generale della
DGPM,
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2014 e' indetto un bando di reclutamento
nell'Aeronautica Militare di 750 VFP 1, in un unico blocco, con due
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2014, dal 1° al
375° classificato nella graduatoria di merito;
2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2014, dal
376° al 750° classificato nella graduatoria di merito.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 31
ottobre 2013 al 29 novembre 2013, per i nati dal 29 novembre 1988 al
31 maggio 1996, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In caso di
mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande devono essere presentate, entro il termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.