Art. 6
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del 4° Ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1
fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del 4° Ufficio della
DIPMA, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i) j) e
n) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai
candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione
valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati
nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione
della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di
merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.
10 e formazione della relativa graduatoria;
h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente
lettera g) da parte della DGPM;
i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso la SVTAM per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
j) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g);
k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.