Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
c) prive della copia per immagine (file in formato PDF)
dell'atto di assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, qualora
candidati minorenni;
d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati
dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) e n) e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del
presente articolo;
b) ad accertare che le domande siano corredate dell'atto di
assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati minorenni che non lo hanno
presentato o che ne hanno presentato uno irregolare.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art. 11
del bando.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei agli
accertamenti attitudinali.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
6. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura
della Repubblica competente per territorio.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di € 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.