Art. 9
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito
1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati
da ammettere alla valutazione dei titoli di merito, sulla base del
giudizio o della votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il limite di 4.500
unita'.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.