Art. 4 La Commissione selezionatrice sara' nominata dal Rettore e sara' cosi' formata: dal responsabile della ricerca, proposto dal Comitato tecnico scientifico, in qualita' di Presidente; dal Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca o da un suo delegato; da un docente o ricercatore indicato dal responsabile della ricerca. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario amministrativo del Dipartimento o da altro dipendente appositamente nominato dal Direttore della struttura.