Art. 11
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 10.
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato
nelle prove d'esame.
La graduatoria di merito e' approvata dal Direttore Generale ed
e' pubblicata all'Albo on-line dell'Universita' degli Studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla
pubblicazione. fatti salvi periodi di validita' di durata superiore
prevista da disposizioni di legge. Ad essa puo' essere fatto ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.