Art. 13
Il vincitore del concorso pubblico sara' assunto in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nella categoria EP posizione economica EPI, area
amministrativa/gestionale, con orario di lavoro a tempo pieno, con
diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali dei dipendenti del compatto Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino alr ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.