Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di  ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di  scadenza  indicata  nel  comma  successivo,  utilizzando  la
specifica        applicazione        informatica        all'indirizzo
http://www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati  richiesti,
compreso il profilo, giuridico o  economico,  per  il  quale  intende
concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e
conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'.  In  fase  di
inoltro verra' automaticamente attribuito  un  numero  di  protocollo
necessario per le operazioni d'ufficio. Tale  numero,  unitamente  al
codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere
indicato  per  qualsiasi  comunicazione  successiva.  Ai  fini  della
partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della  domanda
con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme  di
produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La
data di presentazione telematica della domanda di  partecipazione  al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine  utile  per  la  sua  presentazione,  non  permettera'   piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    3. Il termine per la presentazione delle  domande,  ove  cada  in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno  successivo  non
festivo. 
    4. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella  suddetta  domanda
di ammissione saranno sottoscritte  in  sede  di  espletamento  delle
prove preselettive, previste dall'art. 7, o della prima  delle  prove
scritte di cui all'art. 6 del  presente  bando,  e  avranno  altresi'
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste  dalla
vigente normativa. 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
    b. di essere cittadino di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il  servizio  di
assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet citato al punto  1,
provvedera',  su  richiesta,  a  fornire   un   codice   alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica; 
    c.  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice   di
avviamento postale); 
    d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente
bando,  il  voto  conseguito  e   gli   estremi   relativi   al   suo
conseguimento; 
    e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo  e  incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce; 
    f.  le  eventuali  condanne  penali  riportate,   in   Italia   o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
    g. di non essere stato escluso dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' di non essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  delle  disposizioni  dei  contratti   collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti; 
    h. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie  previste
dalle disposizioni normative  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    i. il possesso di eventuali  titoli  di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
    j. di essere a conoscenza che  dovra'  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ai
sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  di
numero telefonico e del recapito  di  posta  elettronica  presso  cui
chiede che siano  trasmesse  le  comunicazioni  relative  alle  prove
concorsuali,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
    l. per quale profilo, giuridico o economico, intende concorrere; 
    m. di essere a conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
    6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lett. c) del presente bando. 
    7. Non si tiene conto delle domande incomplete e  irregolari.  In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali  i  candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le  indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni  richieste  dal  presente
bando. 
    8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
    9. La SSEF non e'  responsabile  in  caso  di  smarrimento  delle
proprie   comunicazioni   dipendenti   da   inesatte   o   incomplete
dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio  recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    10. Gli aspiranti, infine,  dovranno  esprimere  il  consenso  al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni.