Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita' 1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando la specifica applicazione informatica all'indirizzo http://www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati richiesti, compreso il profilo, giuridico o economico, per il quale intende concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle prove preselettive, previste dall'art. 7, o della prima delle prove scritte di cui all'art. 6 del presente bando, e avranno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa. 5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b. di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet citato al punto 1, provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica; c. il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente bando, il voto conseguito e gli estremi relativi al suo conseguimento; e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce; f. le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, nonche' di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; h. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni; i. il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; j. di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; l. per quale profilo, giuridico o economico, intende concorrere; m. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del presente bando. 7. Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando. 8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. 9. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.