Art. 11 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio IV, via XX Settembre 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato d.P.R. 445/2000, il Ministero ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui risulti di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice civile; c. dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d. un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.