Art. 12
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 11, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza Area -
Fascia retributiva F1, nel ruolo unico del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito
successivamente all'assunzione.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni:
pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.