Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) uno dei seguenti titoli di studio:
1. "laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea:
ingegneria dell'informazione (L-8), scienze e tecnologie informatiche
(L-31), scienze matematiche (L-35) o equiparate;
2. "laurea magistrale" (LM), appartenente ad una delle
seguenti classi: fisica (LM-17); informatica (LM-18); ingegneria
dell'automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
ingegneria elettrica (LM-28); ingegneria elettronica (LM-29);
ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria informatica (LM-32);
matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
(LM-44); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la
societa' dell'informazione (LM-91) o altra laurea specialistica (LS)
o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009;
3. "diplomi di laurea" (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM).
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
I suindicati titoli di studio sono cosi' definibili:
il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni,
previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni;
la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni;
la laurea magistrale (LM), e' laurea che, sostituendo la laurea
specialistica (LS), costituisce il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; la laurea magistrale (LM) e',
altresi', il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di
studi di durata normale di cinque o sei anni, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
d) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
siano in possesso di precedenti penali incompatibili con
l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.