Art. 9
Prova orale
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese o
francese, nonche' sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze;
utilizzo del personal computer e dei software piu' diffusi da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve
altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete all'organizzazione e
gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
La prova orale e' valutata in trentesimi e s'intende superata con
un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
I candidati dovranno consegnare prima della prova orale, il
proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame.
La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.