Art. 19 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra'  con  le
modalita' di cui al precedente art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove  e  accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici  al  bando,  in  cui  sono  anche
riportati i relativi punteggi attribuibili. Il  tirocinio  avra'  una
durata di circa trenta giorni, comunque  non  superiore  a  sessanta,
durante  i  quali  tutti  i   frequentatori   saranno   ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
militari e scolastiche. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), salvo che per i  posti  per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito,
durante la terza settimana di frequenza del tirocinio  i  concorrenti
dovranno  confermare  o  modificare,  con   apposita   dichiarazione,
l'ordine  di  preferita  assegnazione  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle urine e, se ammessi alla frequenza del corso,  dovranno  essere
nuovamente sottoposti a detto test. In caso di  positivita',  saranno
rinviati d'ufficio e ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente
alla  verifica  del  mantenimento   dei   requisiti   necessari   per
l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 
    4. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per  taluni
concorrenti  insorgano  dubbi  sulla  persistenza   della   idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia Militare sottoporre i medesimi a  nuovi  accertamenti,
al  fine  di  appurare  che  non  si  siano  aggravate   preesistenti
imperfezioni o siano insorti fatti morbosi tali  da  determinare  nei
loro confronti un provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla
frequenza del tirocinio. 
    5.  I  concorrenti  convocati  per  la  frequenza  del  tirocinio
dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con  scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e  data
di  nascita.  Nessuna  autenticazione  deve  essere   apposta   sulla
fotografia; 
      b) certificato  anamnestetico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato -entro i trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
tirocinio-  da  strutture  sanitarie  pubbliche  (scheda  o  libretto
sanitario). 
    I  medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    6.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
      a) se non provenienti da precedente arruolamento o se  militari
in congedo, in qualita' di Militari di Truppa per i concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), in qualita' di Allievi
Carabinieri; 
      b) se militari in servizio, con il grado rivestito. 
    7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    8.  I  concorrenti  che   sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in  Accademia  per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente  la  data  di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno  ricollocati
in  congedo  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi. 
    9. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    11. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto  da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    12.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  Appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte  della  competente  commissione,  della  prescritta   idoneita'
psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla  preposta  commissione  di  formulare  il  giudizio
finale. 
    13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso.