Art. 4 Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2014 alle direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 1) - a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2 della legge n. 12/1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio universitario nazionale (CUN): A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; Classe L-33: scienze economiche; Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: Classe LM-56: scienze dell'economia; Classe LM-62: scienze della politica; Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe LM-77: scienze economico-aziendali; Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; C) i titoli equipollenti ex decreto interministeriale 9 luglio 2009 ed equiparati ex decreto interministeriale 11 novembre 2011 (ai sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012), nonche' le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540; D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte dell' organo competente (CUN) cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013; E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 12 legge n. 29/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente n. 2), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T). Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale a cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p.). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.