Art. 7 
 
 
    Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta  e
per ogni materia o gruppo di materie della  prova  orale  e  dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato. 
    La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per  il  numero
dei  componenti  l'intera  commissione,  costituisce  il  punto   per
ciascuna prova scritta e per ciascuna materia  o  gruppo  di  materie
della prova orale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno  sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.