Art. 16 Formazione e approvazione della graduatoria 1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'articolo 8 forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5, del D.P R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Fermi restando i titoli preferenziali previsti, a parita' di merito l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza. 3. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.