Art. 16 
 
 
             Formazione e approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'articolo
8 forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun
candidato e' data dalla somma della media dei  voti  riportati  nelle
prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il  punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste  dall'articolo  5,  del
D.P R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed  integrazioni.
Fermi restando i titoli preferenziali previsti, a parita'  di  merito
l'appartenenza  ai  ruoli  della  Polizia  penitenziaria  costituisce
titolo di preferenza. 
    3. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  Giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    5. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.