Art. 10 Pubblicazione graduatoria 1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al tribunale amministrativo regionale, ai sensi decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.