Art. 12 Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti: a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici; d) il luogo e la data di nascita; e) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva. 2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 24 febbraio 2014 Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza Pansa