Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto  il  35°
anno di eta'; 
    d) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    e) titolo di studio di diploma  di  scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
    f) essere stato  riconosciuto  da  parte  del  C.O.N.I.  o  dalle
federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 5 del presente bando; 
    g) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m  1,61  per
le donne. Il rapporto altezza peso,  il  tono  e  l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di Polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita'  per  l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella  1
allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003; 
      h) per i candidati soggetti  alla  leva  nati  entro  il  1985,
essere in regola nei riguardi degli obblighi di  leva  e  non  essere
stati  ammessi  al  servizio  civile  in  qualita'  di  obiettori  di
coscienza, ovvero di non aver assolto  gli  obblighi  di  leva  quali
obiettori di coscienza, salvo l'aver espresso formale e  irrevocabile
rinuncia al suddetto status. 
    2. I suddetti requisiti, escluso  quello  previsto  al  comma  1,
lettera c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e
mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego. In particolare, la commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 7, provvedera' alla verifica dei titoli  sportivi,
di cui al precedente comma 1,  lettera  f),  al  fine  di  accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
sicurezza.