Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta'; d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; f) essere stato riconosciuto da parte del C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 5 del presente bando; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di Polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003; h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia al suddetto status. 2. I suddetti requisiti, escluso quello previsto al comma 1, lettera c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. In particolare, la commissione esaminatrice, di cui al successivo art. 7, provvedera' alla verifica dei titoli sportivi, di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di accertarne l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso. 5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.