Art. 5 
 
 
              Titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. 
             ovvero dalle federazioni sportive nazionali 
                        ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli  sportivi
certificati dal C.O.N.I. o dalle federazioni  sportive  nazionali,  a
livello centrale, di cui all'allegato elenco (allegato 3): 
    a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
    b)  campione  mondiale;  secondo   classificato   al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
    c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla  coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista  alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo:  fino  a  punti
20; 
    d) campione europeo; secondo classificato al campionato  europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record  europeo;  finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo:  fino  a
punti 15; 
    e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai  Giochi  del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
    f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; record italiano  assoluto;  campionato  italiano  assoluto:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo  al
dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; 
    g)  campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
    h)  componente  la  squadra  nazionale  assoluta,  convocato  per
competizioni   ufficiali,   oltre   venticinque   convocazioni;    da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
    i) componente la squadra nazionale di  categoria,  convocato  per
competizioni   ufficiali,   oltre   venticinque   convocazioni;    da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
    j) graduatoria  federale  nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
    k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
    l)  partecipazione  al  campionato  nazionale  di   Rugby   serie
«Eccellenza»  (gia'  super  10):  oltre  ventiquattro  presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
    m) partecipazione al campionato nazionale di Rugby serie A: oltre
ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad  un
minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7,  prendera'  in
considerazione solo i titoli  sportivi  certificati  dal  C.O.N.I.  o
dalle federazioni sportive nazionali, a livello  centrale,  acquisiti
nei dodici mesi precedenti la  data  di  pubblicazione  del  presente
bando. 
    3. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei  titoli  e  per  l'attribuzione  dei
relativi punteggi.