Art. 5 Titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. ovvero dalle federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione 1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nazionali, a livello centrale, di cui all'allegato elenco (allegato 3): a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25; c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20; d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15; e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12; f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10; h) componente la squadra nazionale assoluta, convocato per competizioni ufficiali, oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10; i) componente la squadra nazionale di categoria, convocato per competizioni ufficiali, oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8; j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; l) partecipazione al campionato nazionale di Rugby serie «Eccellenza» (gia' super 10): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; m) partecipazione al campionato nazionale di Rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 2. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, prendera' in considerazione solo i titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando. 3. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.