Art. 6 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione 1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: a): 1) diploma di laurea: fino a punti 2; 2) corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 3) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra loro. 2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 5 ed al presente articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.