Art. 6 
 
 
            Titoli di studio e abilitazioni professionali 
                        ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli  di  studio  e
abilitazioni professionali: 
      a): 
    1) diploma di laurea: fino a punti 2; 
    2) corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
    3) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
    b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
    c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti a) e  b)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 5  ed  al  presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione,  che  fanno
parte integrante degli atti del concorso.