Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice per  la  valutazione  dei  titoli,
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della Pubblica  sicurezza  e'  presieduta  da  un  funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e
composta  dal  Direttore  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  delle
attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato  -  Fiamme  oro»  del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  da  un  funzionario  della
Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un  funzionario  del
C.O.N.I. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.