Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del C.O.N.I. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.