Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali, ed ultimata
la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dal precedente
art.  7,  forma  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/ specialita' sportive, sulla base  del  punteggio  finale,
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 5  e
6. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modifiche.