Art. 9 Graduatoria 1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali, ed ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata dal precedente art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/ specialita' sportive, sulla base del punteggio finale, conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6. 2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.