Art. 3 
 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23  maggio  2014  e  alla
seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    In ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 17 ottobre 2014  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a) diploma di laurea specialistica o magistrale  conseguita  in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n.  127  e  successive  modificazioni,  o
diploma di laurea  conseguita  secondo  l'ordinamento  previgente  in
originale o in copia autentica o in copia notarile; 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di E 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La  relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I candidati agli esami di Stato  per  medico  veterinario  devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato  rilasciato
dall'universita'  presso  la  quale  hanno   conseguito   il   titolo
accademico attestante il compimento del tirocinio  effettuato  presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'. 
    Detta certificazione e' inserita nel fascicolo  del  candidato  a
cura dell'ufficio competente. 
    I laureati in chimica e tecnologie  farmaceutiche  che  intendono
sostenere gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal  quale
risulti che, dopo  il  conseguimento  del  titolo  accademico,  hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    In luogo dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  dei
certificati attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti  dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.