Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
6 Avvocati da nominare in esperimento nel grado  iniziale  del  ruolo
legale. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
    1. Laurea magistrale/specialistica in  Giurisprudenza  (LMG/01  o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110  ovvero  diploma
di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, conseguito  con
un punteggio di almeno 105/110. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equipollenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno  dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
    2. Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia
presso  i  relativi  Consigli  dell'Ordine  ovvero  titolo  a   detta
iscrizione. 
    3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato  membro  dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 
    4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
    5. Godimento dei diritti politici. 
    6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto. 
    I cittadini di altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere il seguente ulteriore requisito. 
    7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
    I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa
l'equipollenza del titolo  di  studio  conseguito  all'estero  o  del
titolo estero conseguito in Italia -  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza stabilita per la presentazione  della  domanda;  gli
altri alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli  dichiarati
ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in  qualsiasi  momento,
anche  successivo  allo  svolgimento  delle  prove  di   concorso   e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando ovvero che  risultino  avere  rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione  di  cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono  segnalate
all'Autorita' giudiziaria.