Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e
per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della
graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove
scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua  inglese
e nella prova orale. 
    La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria  di  merito  e  agli  eventuali  titoli  di   preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia (1) dichiarati nella domanda. 
    Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo,  viene
data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione  della
stessa. 
    La  graduatoria  finale   e'   pubblicata   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it 
    Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni  effetto  di
legge. 

(1) 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della  Banca  d'Italia,
    Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei
    vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze
    e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per
    la Banca  -  costituiscono  titolo  di  preferenza  la  qualita',
    nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex  dipendente
    della Banca con riguardo ai  periodi  di  servizio  prestato;  di
    orfano, vedovo o vedova di dipendente della  Banca  deceduto  per
    causa di servizio; di  orfano,  vedovo  o  vedova  di  dipendente
    deceduto in servizio; di orfano di  pensionato  della  Banca;  di
    figlio di pensionato o di dipendente.»