Art. 6 Graduatorie Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria e' dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale. La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia (1) dichiarati nella domanda. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di uno o piu' vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. (1) 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente.»