Art. 9 Nomina e assegnazione Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di PEC al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.