Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di PEC al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni
di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. 
    La  Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori   in
possesso  dei  prescritti   requisiti.   Essi   sono   nominati,   in
esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante  norme  «sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di
lavoro» presso gli enti pubblici. 
    In seguito alla nomina gli interessati devono  assumere  servizio
entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' a Roma. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.