Art. 18 Ammissione alla prova orale Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove. La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.