Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  Perito  Industriale
capotecnico e diploma di maturita' tecnica di Perito Industriale,  ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio  1969  convertito  in
Legge n. 119/1969, conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A - completato un periodo  di  attivita'  tecnica  subordinata,
anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,  conformemente
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
      B - completato un periodo biennale  di  frequenza  di  apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma  (art.  2,  comma  3,  legge  n.
17/1990); 
      C - completato il periodo, previsto dalla norma, di  formazione
e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie  della
specializzazione relativa al diploma; 
      D - completato il periodo, previsto  dalla  norma,  di  pratica
durante il quale il praticante perito industriale  abbia  collaborato
all'espletamento   di   pratiche    rientranti    nelle    competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma. 
    Il periodo di formazione e lavoro ed il periodo di pratica devono
essere stati svolti presso un  perito  industriale,  un  ingegnere  o
altro professionista con attivita' nel settore della specializzazione
relativa al diploma del praticante o in un settore  affine,  iscritti
nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. 
      E - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore o istruzione  tecnica  superiore,  della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non  inferiori  a
sei mesi coerenti con  le  attivita'  libero  professionali  previste
dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere in relazione  al
diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001). I Collegi  provinciali  dei
periti industriali accertano la sussistenza della detta coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame,  di  uno  dei  seguenti  titoli  in  coerenza  con  le
corrispondenti sezioni: 
      F - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      G - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).