Art. 16 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente  bando  si  osservano  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1
aprile 2008, n. 72, e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28  gennaio  2013,  n.  17  e,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni generali sullo svolgimento dei  concorsi  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro
successive modifiche e  integrazioni,  nonche'  le  disposizioni  sul
reclutamento  del  personale  contenute  nell'art.  35  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Roma, 4 aprile 2014 
 
                                       Il direttore generale: Belloni