Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
      1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
      2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti  alla  data
di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato  per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: 
      a) di un anno per i candidati coniugati; 
      b) di un anno per ogni figlio vivente; 
      c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" e per  coloro  ai  quali  e'  esteso  lo  stesso
beneficio; 
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini  che  hanno  prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale; 
      e) di tre anni a favore  dei  candidati  che  siano  dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali  e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica  cessati
d'autorita'   o   a   domanda,   per   gli   ufficiali,    ispettori,
sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia; 
      f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni,  per  i  candidati  che  prestano  o  hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita'  di  funzionari
internazionali,  per  almeno  due  anni  presso   le   organizzazioni
internazionali.  Sono   considerati   funzionari   internazionali   i
cittadini italiani che siano stati assunti  presso  un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello universitario; 
      3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti  classi,
di cui al decreto del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe  n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe  n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente  e  la  cultura  (classe  n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze  per  la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico  in  giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di  legge;  oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze  politiche,  scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui  all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e  ogni  altro  equiparato  a
norma  di  legge,  conseguito  presso  universita'  o   istituti   di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia  intervenuto  un
decreto di  equiparazione  o  equipollenza,  e'  cura  del  candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato  al  bando  l'elenco  dei
titoli di studio  accademici  che  consentono  la  partecipazione  al
concorso in virtu' dei principali provvedimenti di  equiparazione  ed
equipollenza (Allegato 1). 
    I  candidati  in  possesso  di   titolo   accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati.
In  questo  caso  e'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. 
    I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il  titolo  sia  stato  equiparato  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8,  comma  3,
del  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  Il  candidato  e'
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa  dell'emanazione
di tale provvedimento.  L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di
equiparazione deve comunque essere comunicata,  a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      4)  idoneita'  psico-fisica  tale  da  permettere  di  svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che  in
sedi estere e, in  particolare,  in  quelle  con  caratteristiche  di
disagio. A tal fine l'Amministrazione  si  riserva  di  accertare  in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati,  anche  nei
riguardi dei vincitori del concorso; 
      5) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo e coloro che siano stati destituiti  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma  1,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande  di
ammissione alle prove concorsuali  (art.  3,  comma  1  del  presente
bando). 
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati  che,  nei
concorsi banditi dopo il 1  gennaio  2003,  abbiano  gia'  portato  a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte  d'esame  di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 
    4. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalle  prove  concorsuali  per  difetto  dei
requisiti di cui al presente articolo.