Art. 3 
 
 
        Presentazione della domanda di ammissione al concorso 
 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo   internet   https://web.esteri.it/concorsionline.   La
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 24 del  quarantacinquesimo  giorno,  compresi  i  giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello  di  pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione  on-line
della domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  certificata  dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile  per  la  sua
presentazione, non permette  piu'  l'accesso  e  l'invio  del  modulo
elettronico. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra  quelli
indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha  diritto
all'elevazione del limite massimo di eta'; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      f) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      g) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      h)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      i) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di posti di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
bando. I dipendenti del  Ministero  degli  affari  esteri  inquadrati
nella terza area devono specificare il periodo di servizio  nell'area
o nella precedente corrispondente area funzionale; 
      l) la non sussistenza  della  condizione  di  esclusione  dalla
partecipazione al  concorso  per  la  carriera  diplomatica  prevista
dall'art. 2, comma 3 del presente bando; 
      m) in quale lingua intende sostenere la seconda  prova  scritta
di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando; 
      n) quali prove linguistiche facoltative  intende  eventualmente
sostenere di cui all'art. 10 del presente bando; 
      o) gli eventuali titoli che possono dare  punteggio  aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando; 
      p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni  e
di cui all'Allegato 3, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle  prove   concorsuali   non   sono   presi   in   considerazione.
L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. 
    4. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita'  diplomatica  sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi  estere,  ivi  comprese
quelle con caratteristiche  di  disagio,  costituisce  requisito  per
l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso  una  banca  dati  automatizzata,  e  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  comunicare  i  predetti  dati
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono  far  valere  i  diritti  loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri,  Direzione
Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V,  Piazzale  della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il
responsabile del trattamento e' il capo del suddetto  Ufficio  V,  il
quale  garantisce  anche  il  rispetto  delle  norme  in  materia  di
sicurezza. 
    7. Il candidato portatore di  diversa  abilita'  ai  sensi  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, indica nella domanda la propria condizione e  specifica
l'eventuale necessita' di ausilio e/o l'eventuale necessita' di tempo
aggiuntivo per lo svolgimento  delle  prove  al  fine  di  consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli  strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al  concorso.  E'  fatto
comunque salvo  il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale  da
permettere   di   svolgere   l'attivita'   diplomatica   sia   presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e  in  particolare  in
quelle con caratteristiche di disagio. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7)  e  dalle  prove
scritte (art. 9, comma 2) non costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della regolarita', della domanda di partecipazione al  concorso,  ne'
sana l'irregolarita' della domanda medesima. 
    9. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato   quando   tale
smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete
rese dal candidato circa il proprio  recapito  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto  a  quello
indicato nella domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.