Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette  ad  accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la  preparazione  linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da  eventuali  prove
facoltative orali di lingua. 
    2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale,  di  cui
al precedente art. 7, sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie: 
      a)  storia  delle  relazioni  internazionali  a   partire   dal
congresso di Vienna; 
      b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; 
      c) politica economica e cooperazione economica,  commerciale  e
finanziaria multilaterale; 
      d)  lingua  inglese  (composizione,  senza   l'uso   di   alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale); 
      e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco  (composizione,  senza  l'uso  di  alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale). 
    3. I candidati dispongono di cinque  ore  per  le  prove  d'esame
scritte di storia, diritto e politica economica e di tre ore  per  le
prove d'esame scritte di lingua. 
    4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che  abbiano
riportato una  media  di  almeno  70  centesimi  nelle  cinque  prove
scritte, non meno  di  70  centesimi  nella  composizione  in  lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove. 
    5. La prova d'esame orale verte sulle materie che  hanno  formato
oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti materie: 
      a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
      b) contabilita' di Stato; 
      c)  nozioni  istituzionali  di   diritto   civile   e   diritto
internazionale privato; 
      d) geografia politica ed economica. 
    Per la lingua inglese  e  l'altra  lingua  straniera  scelta,  il
candidato sostiene  una  conversazione  su  tematiche  di  attualita'
internazionale. 
    Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere  le  proprie  valutazioni  su   un   tema   dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di
accertare le  sue  attitudini  ad  esprimersi  in  maniera  chiara  e
sintetica, ad argomentare in modo  persuasivo  il  proprio  punto  di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata  insieme
con le altre materie su cui verte la prova  orale.  La  prova  orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e'  oggetto
di una valutazione unica. 
    6. Per  superare  la  prova  d'esame  orale,  il  candidato  deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. 
    7. I programmi  di  esame  sono  pubblicati  nell'Allegato  2  al
presente bando.