IL COMANDANTE GENERALE 
                      DELLA GUARDIA DI FINANZA 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1967,  n.  429,  e  successive  modificazioni,   recante   «Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari  di
truppa della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina  nei  rapporti  dei
cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei   procedimenti
giudiziari»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, recante «Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme  in  materia
di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  a
sostegno dei processi di pace e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970  (2011)  e  1973
(2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.
Misure urgenti antipirateria»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento; 
    Ritenuto di dover riservare uno dei posti di cui all'articolo  1,
comma 1, lettera c), ai candidati in possesso dell'attestato  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo  del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2014. Dei  posti
disponibili: 
      a) 5 (cinque) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
nel Corpo della guardia di finanza; 
      b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo  che
siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado, che consenta  l'iscrizione  a  corsi  di  laurea  previsti  da
universita' statali, e che,  alla  data  di  indizione  del  presente
bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante; 
      c) 5 (cinque) posti sono destinati  agli  altri  ispettori  del
Corpo che siano in possesso del diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di  laurea  previsti
da universita' statali, e che, al 1°  gennaio  2014,  abbiano  almeno
sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,  se  reclutati  ai
sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita'  nel  ruolo  di
provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto legislativo; 
      d) 1 (uno) e' destinato  ai  militari  del  Corpo  in  servizio
permanente che siano in possesso di un diploma di  laurea  ovvero  di
una laurea specialistica, o titolo equipollente, tra quelli  previsti
dalla tabella «A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001. 
    2. Uno dei cinque posti  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e'
riservato,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri   requisiti
prescritti  dall'articolo  2,  a  coloro  che   siano   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  riferito  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso o superiore. 
    3. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una  sola
delle categorie di posti di cui al comma 1. 
    4. Al concorso  non  puo'  partecipare  il  personale  del  ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di  specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale. 
    5.  I  militari  del  Corpo  in  servizio  che,  nel  periodo  di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 18
e 19, risultino impiegati in missione internazionale all'estero  sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile  successivo  a  quello  di
rientro  in  sede,  sempreche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2. 
    Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso  con  un
punteggio finale di merito superiore a quello  riportato  dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato,  sono  avviati  al
relativo corso di formazione, in  esito  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    7. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare eventuale, per  i  soli  candidati  ai
posti di cui al comma 1, lettere b), c) e d); 
      b) una prova scritta; 
      c)  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  per  i  soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo; 
      d)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale  in
servizio  permanente  effettivo.  A  tale   accertamento   non   sono
sottoposti gli aspiranti in servizio nel  Corpo  quali  ufficiali  in
ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale; 
      e) una prova orale; 
      f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      g) una prova facoltativa di informatica; 
      h) la valutazione dei titoli; 
      i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti
di cui al comma 1, lettera a), che non siano in servizio alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.