Art. 11 Prova preliminare 1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 8 e 9 luglio 2014, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 25 giugno 2014 mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati: a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla; b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa. 5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 7. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 8. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 9. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 10. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi. 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime: a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); b) 75 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c); c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova preliminare, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.