Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le  prescrizioni  di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e  15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.