Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  22
settembre   2014   con   avviso   disponibile   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'articolo 15, se ufficiali in ferma prefissata
in congedo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale di cui all'articolo 18, in tutti gli  altri  casi  sopra
non disciplinati. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
11.