Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data del 14 settembre 2014. 2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare: a) di statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne; b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. 4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esame delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 5. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5. In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 3, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al presidente della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle; b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara' presa in considerazione. 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma 3, lettera a); b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici; d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 2 dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 12. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere: a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale. 13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.