Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma  prefissata  in  congedo  alla
data del 14 settembre 2014. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della  sottocommissione  indicata  all'articolo  7,
comma 1, lettera b), mediante visita medica  preliminare,  presso  il
Centro di Reclutamento,  via  delle  Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare: 
      a) di statura non inferiore a m. 1,68, per  gli  uomini,  e  m.
1,64, per le donne; 
      b)  in  possesso  del  profilo  sanitario  di  cui  al  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    5. La sottocommissione di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera
b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 3, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  presidente  della  sottocommissione  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), al momento  della  comunicazione
di non idoneita'. Eventuali istanze presentate  successivamente  sono
ritenute nulle; 
    b)  integrata  da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it. 
    La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
valutata la certificazione prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui  al  comma
3, lettera a); 
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici; 
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di  cui  al  comma  2  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. I candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere: 
      a)   l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale,    qualora
ufficiali    in    ferma    prefissata    ausiliari     del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      b) la  prova  orale,  qualora  ufficiali  in  ferma  prefissata
ausiliari del ruolo speciale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e  c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.