Art. 17 Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo 1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.