Art. 17 
 
 
      Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo 
 
 
    1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono  fruire  della
licenza straordinaria per esami  militari,  fino  ad  un  massimo  di
giorni 30, fermo restando il tetto massimo  di  45  giorni  annui  di
licenza straordinaria prevista  dalla  normativa  in  vigore.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    2. Qualora il  concorrente,  convocato  per  le  successive  fasi
concorsuali previste, non si  presenti  per  cause  dipendenti  dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.