Art. 19 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), ha  una  durata  massima  di  45
minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di
cui all'allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente  un  punto
di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5.  Conseguono  l'idoneita'  i  concorrenti  che   riportano   la
votazione minima di diciotto. 
    6. Coloro che riportano una votazione inferiore a  diciotto  sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Al termine di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nelle prove
facoltative di cui all'articolo 20.  Tale  elenco,  sottoscritto  dal
presidente e da un membro  della  sottocommissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame.  L'esito  della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 
    8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati  risultati  non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.