Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata che: 1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 2) alla data del 1° gennaio 2014, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1980 (compreso); 3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001; 4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo: - abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; - non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; - non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato. I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione; b) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), gli ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che, alla data di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2014, abbiano almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che: 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il 34° anno di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° gennaio 1980, estremi inclusi; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da universita' statali; 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di formazione; c) per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), i militari del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che: 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il 34° anno di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° gennaio 1980, estremi inclusi; 2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001; 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente. I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione. 2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 1), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono: a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di Vertice, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale dipendente; b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.